La legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 – Disciplina organica del turismo – fra l’altro indica al titolo VIII le professioni turistiche e cioè:
CAPO I – Guida turistica, accompagnatore turistico e guida naturalistica o ambientale escursionistica
CAPO II – Guida alpina-maestro di alpinismo e aspirante guida alpina
CAPO III – Guida speleologica-maestro di speleologia e aspirante guida speleologica
CAPO IV – Maestro di sci
All’interno delle Norme comuni (capo V) c’è forse uno spiraglio per inserire l’animatore turistico: Art. 135 (Elenchi e risorse) 1. Annualmente la Giunta regionale predispone l’elenco delle professioni turistiche riconosciute e dispone, all’interno della finanziaria regionale, gli stanziamenti esplicitamente previsti per gli scopi di cui alla presente legge.